Psicologia giuridica, che cos'è? - SPP Milano

La psicologia giuridica è una disciplina applicativa che unisce il diritto, in senso ampio, alle competenze della psicologia clinica, della psicologia dell’età evolutiva e della famiglia, della psicologia dei gruppi e delle organizzazioni, nonché della psicologia cognitiva (De Leo,1995).

De Leo, psicologo e professore ordinario di Psicologia giuridica, ha evidenziato le caratteristiche che fondano l’identità di questa disciplina applicata che:

a) riconosce nella psicologia il proprio referente scientifico, da cui attingere paradigmi, metodi di ricerca, strumenti operativi specializzandoli rispetto al proprio campo di applicazione;
b) riconosce nel diritto e nella giustizia i referenti di contesto cui ricondurre validità, efficacia e utilità del proprio sapere mantenendo, tuttavia, una capacità autonoma di produrre domande, formulare ipotesi, disegni di ricerca, progetti di intervento;
c) attribuisce a sé stessa un’identità interdisciplinare, su cui fondare la capacità di connettere psicologia e diritto entro un’area che, proprio all’interno di questo rapporto, produce riflessioni, domande, prospettive di sviluppo che riguardano il rapporto persona – norma – società, sia in senso generale che nello specifico delle questioni di giustizia.

Quindi la psicologia giuridica è quella disciplina che abbraccia sotto lo stesso pensiero il diritto, come scienza prescrittiva nella sua parte normativa, e la psicologia, come scienza descrittiva nella sua parte scientifica.

BREVI CENNI STORICI

Sebbene attualmente la psicologia giuridica sia pienamente riconosciuta in tutti i suoi ambiti, all’inizio ha faticato a farsi spazio in due mondi così diversi come impostazione teorica, seppur vicini nello studio del comportamento umano.

Possiamo far risalire la nascita della psicologia giuridica in Italia ai primi anni del ‘900 quando lo studioso e giurista Enrico Ferri fondò in Italia la Scuola di applicazione giuridico-criminale (1911-12) rivolta ai professionisti che operavano in campo giuridico. In questa scuola, insegnarono anche professori del calibro di Sante De Sanctis, uno dei fondatori della psicologia e neuropsichiatria infantile.

Questo primo importante tentativo di incontro tra diritto e psicologia, come riferisce De Leo, nasce dalla considerazione che “i fatti concernenti il diritto e la giustizia penale vadano studiati non solo sotto il profilo degli elementi oggettivi della procedura, ma considerando le dimensioni psicologiche costitutive dello stesso processo e delle interazioni fra i suoi protagonisti, in quanto fatti squisitamente umani”.

Nonostante il lavoro di Ferri e dei suoi colleghi giuristi abbia fornito un’importante spinta alla creazione di una collaborazione tra Diritto e Psicologia, per molti anni è rimasto attivo un clima di scarsa collaborazione nonché ostacolo e diffidenza che ha impedito alla psicologia una reale applicazione nell’ambito del diritto. Erano proprio i giuristi che si mostravano restii ad applicare la psicologia al loro campo di lavoro, complice anche la scarsa stabilità teorica della psicologia in quegli anni in cui stava nascendo e si stava strutturando.

Solo diversi anni dopo, inizia una reale e proficua collaborazione tra Diritto e Psicologia; ricordiamo alcune date significative: nel 1956 gli psicologi vengono ammessi nei collegi dei tribunali per i minorenni, nel 1975 gli psicologi iniziano a lavorare nelle carceri in qualità di esperti, nel 1984 nasce, presso l'Università di Torino, il Centro di Psicologia Giudiziaria, diretto da U. Fornari, nel 1996 è fondata l'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, presieduta da G. Gulotta e viene redatta la Carta di Noto, contenente le linee guida per l'esame psicologico del minore.

COMUNICAZIONE TRA DUE MONDI: LEGALE E PSICOLOGICO

Come ogni disciplina, che si struttura nel tempo, anche la psicologia giuridica ha affinato i suoi campi di operato e ha delineato la figura dello psicologo giuridico come altamente specializzato, che utilizza strumenti diagnostici e d’intervento specifici della psicologia ma che tengono conto del contesto giuridico.

Il contesto giuridico applicato alla psicologia, a sua volta si articola in diversi campi:

la psicologia legale e legislativa si occupa del testo giuridico secondo una lettura psicologica e di una sua modificazione in base alle necessità di cambiamento sollecitate dalla società e dall’evoluzione delle scienze psicologiche;
la psicologia giudiziaria si occupa della psicologia del reo e degli attori coinvolti nel processo (es. indagato, imputato, PM, avvocati, eventuali vittime...);
la psicologia criminale si occupa dei comportamenti devianti, dei crimini e della loro interconnessione associata al tipo di personalità che ha commesso il crimine;
la psicologia penitenziaria si occupa della parte rieducativa dopo una condanna, quindi studia i metodi, l’utilità e gli effetti del trattamento (e della pena) sull’individuo.
la psicologia giuridica civile forense si occupa dei fattori psicologici che emergono nelle dinamiche processuali al fine della decisione giudiziaria; è utilizzata nel valutare la capacità di agire nei casi di interdizione, inabilitazione, capacità testamentaria, identità psicosessuale, valutazione del danno biologico ed esistenziale (anche nei casi di mobbing). Fa parte dei servizi offerti dal nostro centro clinico.
la psicologia giuridica per la tutela dei minori si occupa di valutare, attraverso delle consulenze tecniche, le situazioni problematiche e potenzialmente rischiose in età evolutiva in ambito civile (separazione, affido, abbandono, adozione) e in ambito penale (maltrattamento e abuso, capacità e attendibilità della testimonianza);
la psicologia investigativa si occupa di coinvolgere lo psicologo giuridico in qualità di consulente, fin dal momento delle indagini sui fatti accaduti.

IL CONSULENTE TECNICO: CTU E CTP

Lo Psicologo giuridico svolge una funzione prevalentemente di consulente, e la sua attività è finalizzata a rispondere a quesiti legali di diversa natura e con diverse finalità a seconda che siano stati formulati dal Tribunale Civile, Penale o Minorile.

Lo Psicologo può collaborare:

con il giudice, ed in questo caso viene chiamato Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) sia in procedimenti civili, quali per esempio separazione e/o affidamento e i figli, sia in procedimenti penali, quali per esempio abuso su minori; egli ha il compito di acquisire informazioni sulle condizioni psicologiche e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto o dei soggetti, al fine di fornire al Giudice elementi ulteriori su cui basare la propria decisione;
con una delle parti, ed in questo caso viene chiamato Consulente Tecnico di Parte (CTP) e viene nominato dalla parte stessa o dal suo avvocato; il ruolo del CTP è quello di assistere il cliente valutando la correttezza metodologica dell’operato del CTU, producendo ulteriore documentazione clinica ed elaborando osservazioni critiche da porgere all’attenzione del Giudice.

Nella Consulenza Tecnica in ambito civile lo psicologico giuridico è chiamato frequentemente a occuparsi di casi riguardanti separazioni, divorzi conflittuali, affidamenti dei figli e in generale casi relativi al diritto di famiglia. In queste situazioni il Giudice ha bisogno di avere informazioni sulle dinamiche familiari, sulle caratteristiche psicologiche dei genitori, sulla situazione psicofisica dei figli, sulle caratteristiche del rapporto genitore-figlio.

Per fare ciò, il Giudice pone dei quesiti allo psicologico giuridico, CTU, che dopo aver prestato giuramento utilizzerà gli strumenti della sua professione, principalmente colloqui e strumenti psicodiagnostici, per rispondere a quei quesiti e stilerà una relazione scritta che il Giudice utilizzerà per valutare la sua decisione.

Nella Consulenza Tecnica in ambito penale il lavoro dello psicologo giuridico è trasversale a tutte le fasi del procedimento (indagini preliminari, giudizio di secondo grado) ed è inerente per lo più alla valutazione della capacità di intendere e di volere del soggetto in questione e quindi all’imputabilità, alla pericolosità sociale, la capacità di rendere testimonianza e l’attendibilità della stessa. Un intervento di questo tipo può essere richiesto anche in ambito penale minorile, nei casi di maltrattamento ed abuso psicologico e/o sessuale.

Concludendo possiamo affermare che lo psicologo giuridico, nel ruolo di CTU o di CTP, in ambito penale o civile, lavora affinché venga garantito il benessere fisico e/o psicologico del/i soggetto/i su cui è richiesta la consulenza.

D.ssa Valentina Carella, psicoterapeuta centro clinico SPP Milano

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